top of page

COS'È IL MONTE ORE GARANTITO E COME FUNZIONA

MONTE ORE GARANTITO (M.O.G.)

SomministrazioneAziendaleCos'è.png

Il M.O.G. è un contratto di lavoro a termine della durata minima di tre mesi. Prevede una retribuzione minima garantita, pari al 25% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) utilizzatore. 

È disciplinato dall’art.51 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, siglato il 15 ottobre del 2019. Il contratto Monte Ore Garantito non tutela solo i lavoratori in somministrazione, ma anche le aziende.

Cos'è il Monte Ore Garantito? (M.O.G.)

Vantaggi

Vantaggi

Vantaggi_M.O.G.png

Il settore della somministrazione del lavoro riveste un ruolo fondamentale nel fornire alle aziende e ai lavoratori la flessibilità indispensabile per affrontare le sfide di un mondo del lavoro in costante mutamento.

Il contratto di somministrazione con Monte Ore Garantito (M.O.G.) rappresenta un continuo impegno verso soluzioni innovative e offre importanti vantaggi che non possono essere trascurati:

 

  • Riduzione dei costi con possibilità di ricorrere alla forza lavoro solo quando necessaria.

 

  • Adattabilità in base alle esigenze di quei settori che richiedono una forte elasticità.

​

  • Flessibilità nella gestione dei lavoratori.

Il M.O.G. trova applicazione in contesti in cui si richiede una flessibilità nella modulazione delle prestazioni, che rende problematica la stipula di un tradizionale contratto di somministrazione, anche a tempo parziale.

 

Di seguito si riporta un elenco dei settori in cui il M.O.G. ha un impatto significativo:

​

  • GDO (Grande Distribuzione Organizzata);

  • Logistica;

  • TLC (Telecomunicazioni);

  • Trasporti;

  • Turismo.

Settori_applicazione_M.O.G..png

Applicabilità

Applicabilità

CARATTERISTICHE

retribuzione
minima

Al lavoratore viene assicurata una retribuzione minima pari al 25%* dell'orario di lavoro normale a tempo pieno presso l'utilizzatore, calcolata su base mensile. L'attività lavorativa richiesta al lavoratore è determinata in base alle effettive esigenze dell'utilizzatore.

​

*È possibile stabilire una percentuale minima maggiore del 25%

durata
minima

Il contratto ha una durata minima di 3 mesi ed è soggetto a proroghe, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). È anche possibile stipulare un contratto di somministrazione con Monte Ore Garantito (M.O.G.) di durata minima di 1 mese, previo accordo sindacale, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% dell'orario di lavoro normale mensile (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice.

orario
& giorno

L'orario e il giorno di lavoro dovranno essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore. Nel contratto di lavoro dovrà essere specificata una delle seguenti fasce orarie:

​

  • Fascia Antimeridiana (dalle 6 alle 14).

  • Fascia Postmeridiana (dalle 14 alle 22).

  • Fascia Serale Notturna (dalle 22 alle 6).

  • Fascia Alternativa con durata massima di 6 ore, estendibile a 8 ore con il consenso del lavoratore, da indicare nel contratto di assunzione.

Fascia
oraria

La fascia oraria può essere modificata, previo consenso del lavoratore, con un preavviso minimo di una settimana. Nel caso in cui il preavviso non venga rispettato, viene riconosciuta una maggiorazione del 10% a partire dalla comunicazione del cambio di fascia oraria.

​

Dopo il quarto cambio di fascia, anche nel caso in cui venga rispettato il preavviso, la maggiorazione diventa definitiva fino alla scadenza prevista dal contratto. Nel caso di proroga del contratto, il contatore riparte e le regole si applicano nuovamente.

Caratteristiche
Disponibilità del lavoratore

Disponibilità del lavoratore

Lo svolgimento della prestazione lavorativa è condizionato alla "chiamata" da parte dell'Agenzia per il lavoro in somministrazione, in base alle necessità dell'utilizzatore.

​

Tuttavia, l'orario e il giorno di lavoro devono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore.

Nel caso in cui la chiamata rientri nella fascia oraria garantita e nel limite delle ore stabilite nel contratto, il lavoratore è tenuto a svolgere l'attività lavorativa. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti la chiamata, si applicano le seguenti conseguenze:

M.O.G._Fascia_Orario.png

In caso di rifiuto giustificato

non c’è obbligo di

retribuzione minima.

Tuttavia, se la richiesta di attività lavorativa cade al di fuori della fascia oraria prestabilita o supera il monte ore garantito, il lavoratore ha il diritto di rifiutarla senza subire conseguenze.

Il rifiuto ingiustificato, invece, 

si configura come assenza

con conseguenze disciplinari.

M.O.G._rifiuto_ingiustificato.png

Retribuzione del lavoratore

retribuzione_minima (1).png

Al lavoratore deve essere garantita una retribuzione minima che non sia inferiore al 25% della retribuzione mensile prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'utilizzatore. Questa retribuzione è dovuta al lavoratore indipendentemente dal fatto che le ore lavorate coprano il 25% garantito.

​

Nel caso in cui il contratto di somministrazione con Monte Ore Garantito (M.O.G.) abbia una durata di 1 mese, la retribuzione minima sarà pari al 30% dell'orario di lavoro a tempo pieno applicato dall'utilizzatore. Allo stesso tempo, le prestazioni svolte oltre a quanto stabilito nel Monte Ore Garantito verranno retribuite come lavoro ordinario a tempo pieno, sempre in base al CCNL applicato. Il calcolo della retribuzione viene effettuato unicamente sulla base oraria.

​

Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente; i ratei di ferie maturate e non godute e il TFR devono essere liquidati al termine del rapporto di lavoro.

Retribuzione

È ammesso solo il sistema di calcolo retributivo su base oraria.

M.O.G._calcolo_retribuzione_oraria.png

Le ore eccedenti il monte ore minimo rappresentano lavoro ordinario, non supplementare.

M.O.G._ore_eccedenti_ordinario.png

Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno rappresentano lavoro straordinario.

M.O.G._ore_eccedenti_straordinario.png

Avvertenze

Nel caso in cui, nell'arco di 6 mesi, si superi in media il 20% del monte ore garantito con ore eccedenti, si provvederà a un incremento fisso pari al 50% delle ore medie mensili che superano il monte ore garantito iniziale.

​

Il periodo di prova, previsto per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo pieno, può essere richiesto solo entro il primo mese di missione.

​

Al termine del rapporto di lavoro con il monte ore garantito, deve essere effettuata una verifica dell'orario medio svolto. Nel caso in cui l'orario complessivo sia inferiore rispetto all'orario minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'utilizzatore, al lavoratore deve essere riconosciuta la differenza retributiva come conguaglio per l'orario inferiore svolto.

In caso di dimissioni, non è prevista una penalità per la risoluzione anticipata.

M.O.G._Avvertenze.png
Avvertnze

SEI UN'AZIENDA
O UN PRIVATO ED

HAI BISOGNO DI  PERSONALE?

Compila il form ed entra in contatto con il mondo di Impiega.it
Verrai ricontattato dai nostri esperti che troveranno per te
i migliori impiegati per far volare la tua azienda!

Compila il form, al resto ci pensiamo noi!
bottom of page